Inquinamento luminoso


 

La Legge della Regione Toscana sull'inquinamento luminoso:

Legge Regionale n. 000037 del 21/03/2000
(Boll. n 14 del 31/03/2000, parte Prima SEZIONE I)

Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalita’ e ambito di applicazione)

1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale" di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", nonche’ al fine di promuovere le attivita’ di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gia’ regolata da specifiche norme statali; b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non piu’ di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2

(Definizione)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per "inquinamento luminoso" ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e’ funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso, di seguito denominato P.R.P.I.L., di cui all’art. 5;

b) l’incentivazione nell’adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

c) la divulgazione delle informazioni relative all’inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione (ASSIL), il Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, il Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), con l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), nonche’ con gli ordini professionali interessati;

d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche, con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione puo’ avvalersi della R.E.A. S.p.A, di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 "Norme in materia di risorse energetiche", come modificato dalla legge regionale n. 14 del 25 febbraio 2000, e del Comitato regionale per l’energia, di cui alla stessa LR 45/1997, nella composizione di cui al comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti dalla presente legge.

3. Il Comitato regionale per l’energia, per gli aspetti relativi alla legge in oggetto, e’ integrato da un rappresentante designato dal Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia, presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, da un rappresentante dell’Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), da un rappresentante dell’associazione Elettrotecnici ed Elettronici Italiana (AEI) e da un rappresentante designato dal Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), nominati ai sensi dell’articolo 3 della LR n. 45/1997.

4. Il P.R.P.I.L. potra’ prevedere, compatibilmente con le risorse di bilancio, finanziamenti ai Comuni, per incentivare la redazione dei piani di competenza comunale, articolando i finanziamenti secondo criteri di priorita’, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai sensi della LR 49/1995.

TITOLO II

COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;

b) l’adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all’articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna;

c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal P.R.P.I.L.

d) l’applicazione delle sanzioni amministrative di’ cui all’articolo 12;

e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.

TITOLO III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 5

(Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso)

1. Il P.R.P.I.L, disciplina l’attivita’ della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso, provvedendo, in particolare, a definire, anche mediante laconformazione alle norme tecniche, emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):

a) le linee guida per la progettazione, l’esecuzione degli impianti di illuminazione esterna;

b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e le relative procedure;

c) i criteri per l’individuazione delle zone di protezione degli Osservatori Astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9;

d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9;

e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette, ai sensi della LR 49/1995;

f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 6.

2. Il P.R.P.I.L. ha l’efficacia di piano di settore. Le prescrizioni e i vincoli di carattere territoriale contenuti nel P.R.P.I.L. sono approvati e acquistano efficacia secondo il procedimento di variante al Piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della LR 5/95.

3. In prima applicazione, la Giunta Regionale trasmette al Consiglio la proposta di P.R.P.I.L. entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Dell’adozione del P.R.P.I.L e’ data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, modalita’ e luoghi, ove chiunque interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.

5. Il P.R.P.I.L. e’ depositato presso gli uffici regionali e presso le sedi delle Provincie ed e’ disponibile per la consultazione per 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione dell’avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Chiunque vi abbia interesse puo’ presentare osservazioni sul P.R.P.I.L. entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.

7. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta Regionale trasmette il P.R.P.I.L., unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio Regionale per l’approvazione. Il P.R.P.I.L. entra in vigore il 16 (sedicesimo) giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il P.R.P.I.L. e’ aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessita’ e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per l’aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

9. Le modifiche alle linee guida del P.R.P.I.L., di cui al comma 1, lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta Regionale, sentito il competente Comitato regionale per

l’energia, di cui all’articolo 3, comma 2, che si esprime entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

Art. 6

(Piano Comunale della Illuminazione Pubblica)

1. Il Piano Comunale della Illuminazione Pubblica di cui all’articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L., perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; b) riduzione dell’inquinamento luminoso; c) risparmio energetico;

d) miglioramento della qualita’ della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica indica le modalita’ ed i termini per l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

3. Il Piano Regolatore Comunale, attraverso il Piano Strutturale, di cui all’articolo 23 della LR 5/95, detta criteri per la valutazione del piano comunale della illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 4 della predetta legge regionale.

Art. 7

(Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio)

I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel P.R.P.I.L.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE

Art. 8

(Tutela dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici)

1. Sono tutelati dalla presente legge;

a) gli Osservatori Astronomici professionali che svolgono attivita’ di cerca scientifica, di cui all’allegato A della presente legge;

b) gli Osservatori Astronomici non professionali ove si svolgono attivita’ di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale e provinciale, di cui all’Allegato B della presente legge.

2. L’elenco degli Osservatori Astronomici professionali di cui all’allegato A e’ aggiornato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale per l’energia.

3. L’elenco degli Osservatori Astronomici non professionali, di cui all’allegato B, e’ aggiornato dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), sentito il Comitato regionale per l’energia.

4. L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri puo’ comunicare alla Giunta Regionale eventuali aggiornamenti all’elenco di cui al comma 2 ed esprimere parere in ordine all’elenco di cui al comma 3.

Art. 9

(Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici)

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., si applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici di cui al presente articolo.

2. Attorno a ciascuno degli Osservatori Astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, e’ istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso avente un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) 25 (venticinque) chilometri per gli Osservatori professionali, di cui all’allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all’allegato B, che svolgono attivita’ di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

b) 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori non professionali di cui all’allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 2, a partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al

comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d’aria dagli Osservatori professionali, di cui all’allegato A, e dagli Osservatori non professionali, di cui all’allegato B, che svolgono attivita’ di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce verso l’alto; le sorgenti esistenti non rispondenti. a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4. A partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, e’ vietato ai soggetti privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita’, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli Osservatori, di cui all’allegato A, e Osservatori non professionali, di cui all’allegato B, che svolgono attivita’ di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5. Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonche’ la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica e’ inviata ai Comuni interessati.

6. Su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non piu’ di 3 (tre) giornate l’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento; integrare ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

TITOLO V

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 10

(Contributi regionali ai Comuni)

1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 4, puo’ concedere ai Comuni contributi per la predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica di cui all’articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

2. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 4, puo’ altresi’ concedere ai Comuni contributi per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge e del P.R.P.I.L. degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, a seguito di avviso pubblico regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni presentano domanda al competente dipartimento regionale di norma entro il 31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonche’ della relativa spesa.

4. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il competente Comitato regionale per l’energia, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalita’ di erogazione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorita’:

a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli Osservatori Astronomici professionali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori Astronomici non professionali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b);

c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della LR 49/1995.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 11

(Norme transitorie)

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell’allegato C alla presente legge.

2. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni promuovono l’adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell’allegato C di cui al comma 1.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(Definizione ed utilizzo dei proventi)

1. A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all’entrata in vigore del P.R.P.I.L., l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero in difformita’ della stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Il Comune ha facolta’ di disporre, a spese del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformita’ delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformita’ alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformita’ delle prescrizioni del regolamento edilizio.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30 (trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1 milione.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10 (dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle linee guida del P.R.P.I.L.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge decorrenti dall’anno 2001 si fa fronte con la legge di bilancio per l’esercizio 2001.

 

ALLEGATO A (Articolo 8, comma 1, lettera a)

Osservatori astronomici professionali:

1. Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Comune di Firenze (Firenze)

 

ALLEGATO B (Articolo 8, comma 1, lettera b)

Osservatori astronomici non professionisti e stazioni di osservazione:

A) Attivi e/o in costruzione:

1. Stazione Astronomica "Poggio Cardinale", Unione Astrofili Senese, loc. Poggio Cardinale in Comune di Siena (Siena)

2. Stazione Astronomica "ARO" Gruppo Studio Fotografia Astronomica, loc. San Sano in Comune di Gaiole in Chianti (Siena)

3. Osservatorio "Poggio alle Forche", Circolo Casolese Astrofili Betelgeuse, loc. Cavallino in Comune di Casole d’Elsa (Siena)

4. Osservatorio Astronomico e Naturalistico "Torre di Luciana" loc. Mercatale Val di Pesa in Comune di San Casciano Val di Pesa (Siena)

5. Osservatorio "Citta’ di Siena", loc. Poggio al Vento in Comune di Siena (Siena)

6. Osservatorio Comunale di Grosseto, Associazione Maremmana Studi Astronomici, loc. Casette di Mota - Roselle in Comune di Grosseto (Grosseto)

7. Osservatorio Astronomico di "Villa Henderson", Associazione livornese Scienze Astronomiche, Via Roma 234 in Comune di Livorno (Livorno)

8. Osservatorio Astronomico di "Punta Falcone", Associazione Astrofili di Piombino, loc. Punta Falcone in Comune di Piombino (Livorno)

9. Osservatorio Astronomico di "Tavolaia", Gruppo Astrofili

Isaac Newton, loc. Tavolaia in Comune di Santa Maria a Monte (Pisa)

10. Osservatorio Astronomico "Galileo Galilei", Associazione Astrofili Galileo Galilei, loc. Libbiano in Comune di Peccioli (Pisa)

11. Stazione Astronomica IRAS-1, Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche, loc. Gragnola in Comune di Fivizzano (Carrara)

12. Osservatorio Astronomico Comunale "Spartaco Palla", Societa’ Astronomica Versiliese in Comune di Pietrasanta (Lucca)

13. Osservatorio Astronomico "Alpi Apuane", Gruppo Astronomico Viareggio, loc. Stazzema (Lucca)

14. Osservatorio Astronomico "San Giuseppe" loc. San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze)

15. Osservatorio Sociale di san Polo a Mosciano, Associazione Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (Firenze)

16. Osservatorio Planetario "Marco Falorni", Gruppo Planetario San Gersole’, loc. Monteoriolo in Comune di Firenze (Firenze)

17. Osservatorio Astronomico "Otello Bettarini", loc. Piazzano in Comune di Empoli (Firenze)

18. Osservatorio Sociale, Associazione Astrofili Giorgio Abetti, in Comune di Pontassieve (Firenze)

19. Osservatorio Sociale, Centro Ricerche Scienza e Natura, loc. Castra di Montalbano in Comune di Empoli (Firenze)

20. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia)

21. Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, Istituto lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in comune di Borgo a Mozzano - Lucca.

22. Osservatorio Astronomico della provincia di Siena, Unione Astrofili Senesi, loc. Montarrenti, Comune di Sovicille - Siena

23. Osservatorio Sociale, Associazione Culturale Quasar, Comune di Prato - Prato

In progetto:

24. Osservatorio Astronomico Comunale "Marco Falorni", Gruppo Astrofili Aretini, loc. Sargiano in Comune di Arezzo (Arezzo)

25. Osservatorio Astronomico Comunale "Aronte", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Pian della Foiba in Comune di Massa (Massa)

26. Osservatorio Astronomico di "Comano", Gruppo Astrofili Massesi, loc. Monte Giovi in Comune di Comano (Massa)

 

ALLEGATO C (Articolo 11, comma 1)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.

2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta cio’ sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.

3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del flusso totale emesso dalla sorgente.

4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessita’, in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi (60) dalla verticale.

Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta cio’ sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

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La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2000

Marcucci (Incaricata con DPGR 221 del 15/6/1995)

La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 febbraio 2000 ed e’ stata vistata dal Commissario del Governo il 17 marzo 2000.


Giunta Regionale - Deliberazioni n. 000339 del 02/04/2001 (B.U.R.T. n 17 del 24/04/2001, parte Seconda , SEZIONE I ).

Approvazione cartografica relativa alla perimetrazione delle zone di protezione intorno agli osservatori astronomici ai sensi della LR n. 37 del 21/03/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR n. 37 del 21 Marzo 2000 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso ";

Visto l'art. 9 della suddetta legge "Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici";

Visto il comma 2. dell`art.9 che istituisce una zona di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) venticinque chilometri per gli Osservatori professionali e per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

b) dieci chilometri per gli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione;

Visto il comma 5 dell`art.9 che stabilisce che la Giunta Regionale individui con propria deliberazione, mediante cartografia 1:25000 le zone di protezione di cui al comma 2;

Visti gli allegati A e B della LR 21/03/2000 n. 37 contenenti rispettivamente l'elenco degli Osservatori astronomici professionali e l'elenco degli Osservatori astronomici non professionali e stazioni di osservazione;

Rilevato che fra gli Osservatori astronomici non professionali e stazioni di osservazione inseriti nell'allegato B risultano svolgere attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali i seguenti Osservatori:

1. Osservatorio Astronomico "San Giuseppe" loc. San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo F.no

2. Osservatorio Sociale di San Polo a Mosciano, Associazione Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (FI)

3. Osservatorio Astronomico di Monte Agliaie, Istituto Lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in Comune di Borgo a Mozzano (LU);

4. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello Pistoiese (PT);

Preso atto dei pareri espressi dal Coordinamento delle associazioni astrofile della Toscana;

Visto altresì l'art. 9, comma 3, in cui è stabilito che, a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione della cartografia che individua le zone di protezione intorno agli Osservatori astronomici, entro 1 (uno) chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali e Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l'alto;

Visto altresì l'art. 9, comma 4, in cui è stabilito che a partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione della cartografia che individua le zone di protezione intorno agli Osservatori astronomici, è vietato ai soggetti privati, l'impiego nelle suddette zone, di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità , fissi e rotanti, diretti verso cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nonché nella fascia compresa tra il raggio di 25 e 50 Km. per gli Osservatori professionali e per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

Visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Energia riunitosi in data 18/01/2001;

Ritenuto che il divieto previsto dall`art.9 comma 3, da rendere esecutivo entro 90 gg., sia da interpretarsi riferito alle nuove installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per l'Energia;

Ritenuto che il divieto previsto dall`art.9 comma 4, da rendere esecutivo entro 30 gg. sia da interpretarsi riferito alle nuove installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per l'Energia;

Richiamato l'art. 11 "Norme transitorie" che stabilisce le norme a cui si devono riferire i Comuni, in attesa del P.R.P.I.L., per quanto riguarda i criteri tecnici per la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna;

Vista la cartografia predisposta ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), che individua gli Osservatori, di cui agli allegati A e B della suddetta legge, in scala 1:25000 e che perimetra un'area di raggio 10 chilometri intorno agli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione e per quanto riguarda gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali un'area di raggio 25 chilometri, un'area di raggio 1 chilometro e un'area compresa fra un raggio di 25 e 50 chilometri;

 

Ritenuto di rimandare, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, la definizione delle altre misure di protezione al P.R.P.I.L.sia per le nuove installazioni che per l'adeguamento di quelle preesistenti;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la cartografia allegata alla presente delibera e parte integrante e sostanziale della stessa (allegato n. 1) costituita da:

a) elaborati grafici che individuano gli Osservatori e le Stazioni di Osservazione, di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del 21/03/2000, in scala 1:25000;

b) elaborati grafici che perimetrano un'area di raggio 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori e le Stazioni di Osservazione non professionali;

c) elaborati grafici che perimetrano un'area di raggio 1 (uno) chilometro, un'area di raggio 25 (venticinque) chilometri e un'area di raggio 50 (cinquanta chilometri) per gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

2. di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L), il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni dell'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo all'interno di un'area di raggio 10 chilometri per gli Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione e di un'area di raggio

50 chilometri per gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

3. di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000, in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L), il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni di tutte le sorgenti di luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l'alto, all'interno di un'area di 1 chilometro in linea d'aria dagli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all'interno di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, intendendosi come valori di riferimento quelli previsti dalla norma UNI n. 10819 del marzo 1999;

4. di stabilire inoltre, per quanto riguarda le preesistenti installazioni presenti nelle aree protette di cui sopra, l'obbligo di orientare i fasci luminosi ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi, su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del 21.03.2001;

5. di trasmettere ai Comuni interessati, per i relativi adempimenti, copia della presente deliberazione e della cartografia di cui al punto 1).

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

copia della cartografia di cui al punto 1) sarà giacente per la consultazione presso gli uffici del Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, Area Energia via Bardazzi 19/21 Firenze.

Segreteria della Giunta - Il Coordinatore: Valerio Pelini.

Zone di protezione della Legge Regionale Toscana sull'inquinamento luminoso

Clicca qui per evidenziare in dettaglio (in blu) la zona di 10 Km di raggio
a protezione dell'Osservatorio Astronomico "Alpi Apuane".


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aggiornamento 20-12-2021
 


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