Menu

Legge regionale Toscana sull’inquinamento luminoso

Testo storico della normativa regionale conservato nell’archivio GAV.

Documento storico del GAV trasferito dal vecchio sito. Le informazioni dipendenti dal tempo sono conservate a fini d’archivio e non vanno considerate aggiornate. · ultimo aggiornamento del documento originale: 20 dicembre 2021

La Legge della Regione Toscana
sull’inquinamento luminoso:


Legge Regionale n. 000037 del 21/03/2000

(Boll. n 14 del 31/03/2000, parte
Prima SEZIONE I)

Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalita’ e ambito di applicazione

)

1.

La presente legge prescrive misure per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e
migliorare l’ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree
naturali protette, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
“Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse
locale” di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge
quadro sulle aree protette”, nonche’ al fine di promuovere le attivita’
di ricerca e divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano:

a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili
e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia gia’ regolata
da specifiche norme statali; b) agli impianti privati di illuminazione esterna,
costituiti da non piu’ di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso, per
ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2

(Definizione)

1.


Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente
legge si intende per “inquinamento luminoso” ogni forma di
irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e’
funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

Art. 3

(Compiti della Regione)

1.

Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento
del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso, di seguito
denominato P.R.P.I.L., di cui all’art. 5;

b) l’incentivazione nell’adeguamento alle norme
antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

c) la divulgazione delle informazioni relative all’inquinamento
luminoso, anche in collaborazione con l’Associazione Italiana di Illuminazione
(AIDI), l’Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione (ASSIL), il
Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia presso l’Osservatorio
Astrofisico di Arcetri, il Coordinamento delle Associazioni Astrofile della
Toscana (CAAT), con l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), nonche’
con gli ordini professionali interessati;

d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e
professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni
pubbliche, con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, la Regione puo’ avvalersi della R.E.A. S.p.A, di cui all’articolo 10
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 “Norme in materia di risorse
energetiche”, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 25 febbraio
2000, e del Comitato regionale per l’energia, di cui alla stessa LR 45/1997,
nella composizione di cui al comma 3, per gli adempimenti di competenza previsti
dalla presente legge.

3. Il Comitato regionale per l’energia, per gli
aspetti relativi alla legge in oggetto, e’ integrato da un rappresentante
designato dal Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia, presso l’Osservatorio
Astrofisico di Arcetri, da un rappresentante dell’Associazione Italiana di
Illuminazione (AIDI), da un rappresentante dell’associazione Elettrotecnici ed
Elettronici Italiana (AEI) e da un rappresentante designato dal Coordinamento
delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT), nominati ai sensi dell’articolo
3 della LR n. 45/1997.

4. Il P.R.P.I.L. potra’ prevedere, compatibilmente
con le risorse di bilancio, finanziamenti ai Comuni, per incentivare la
redazione dei piani di competenza comunale, articolando i finanziamenti secondo
criteri di priorita’, che privilegino le aree ricadenti nelle zone di
protezione degli osservatori astronomici e nelle aree naturali protette, ai
sensi della LR 49/1995.

TITOLO II

COMPITI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1.

Sono di competenza dei Comuni:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento
del Piano Comunale della Illuminazione Pubblica;

b) l’adeguamento del Regolamento Edilizio, di cui all’articolo
35 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 “Norme per il governo del
territorio” e successive modifiche e integrazioni, con disposizioni
concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti
di illuminazione esterna;

c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla
presente legge e dal P.R.P.I.L.

d) l’applicazione delle sanzioni amministrative di’ cui
all’articolo 12;

e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal P.R.P.I.L.

TITOLO III

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO

Art. 5

(Piano Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso)

1.

Il P.R.P.I.L, disciplina l’attivita’ della Regione
e dei Comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso,
provvedendo, in particolare, a definire, anche mediante laconformazione alle
norme tecniche, emanate dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e
dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):

a) le linee guida per la progettazione, l’esecuzione degli
impianti di illuminazione esterna;

b) le tipologie di impianti di illuminazione esterna
disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da
assoggettare ad autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e le
relative procedure;

c) i criteri per l’individuazione delle zone di protezione
degli Osservatori Astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo
9;

d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui
alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all’articolo 9;

e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali
protette, ai sensi della LR 49/1995;

f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell’illuminazione
pubblica di cui all’articolo 6.

2. Il P.R.P.I.L. ha l’efficacia di piano di settore.
Le prescrizioni e i vincoli di carattere territoriale contenuti nel P.R.P.I.L.
sono approvati e acquistano efficacia secondo il procedimento di variante al
Piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della LR
5/95.

3. In prima applicazione, la Giunta Regionale
trasmette al Consiglio la proposta di P.R.P.I.L. entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge.

4.


Dell’adozione del P.R.P.I.L e’ data notizia nel
Bollettino Ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, modalita’ e
luoghi, ove chiunque interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione.

5. Il P.R.P.I.L. e’ depositato presso gli uffici
regionali e presso le sedi delle Provincie ed e’ disponibile per la
consultazione per 60 (sessanta) giorni dopo la pubblicazione dell’avvenuta
adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Chiunque vi abbia interesse puo’ presentare
osservazioni sul P.R.P.I.L. entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza
del periodo di consultazione di cui al comma 5.

7. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 6, la Giunta Regionale trasmette il P.R.P.I.L., unitamente alle
osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio Regionale per l’approvazione.
Il P.R.P.I.L. entra in vigore il 16 (sedicesimo) giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il P.R.P.I.L. e’ aggiornato ogni qualvolta ve ne
sia la necessita’ e comunque almeno ogni 5 (cinque) anni; per l’aggiornamento
si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.

9. Le modifiche alle linee guida del P.R.P.I.L., di
cui al comma 1, lettera a), sono apportate mediante deliberazione della Giunta
Regionale, sentito il competente Comitato regionale per

l’energia, di cui all’articolo 3, comma 2, che si esprime
entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso
favorevole.

Art. 6

(Piano Comunale della Illuminazione Pubblica)

1. Il Piano Comunale della Illuminazione Pubblica di cui
all’articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli
impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida
contenute nel P.R.P.I.L., perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone; b)
riduzione dell’inquinamento luminoso; c) risparmio energetico;

d) miglioramento della qualita’ della vita e delle
condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e
architettonici;

e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.

2. Il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica indica
le modalita’ ed i termini per l’adeguamento degli impianti pubblici
esistenti alle norme antinquinamento.

3. Il Piano Regolatore Comunale, attraverso il Piano
Strutturale, di cui all’articolo 23 della LR 5/95, detta criteri per la
valutazione del piano comunale della illuminazione pubblica, secondo quanto
previsto dall’articolo 24, comma 4 della predetta legge regionale.

Art. 7

(Disposizioni integrative del Regolamento Edilizio)

I Comuni integrano il Regolamento Edilizio con disposizioni
concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti
di illuminazione esterna, nel rispetto delle linee guida contenute nel
P.R.P.I.L.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE

Art. 8

(Tutela dall’inquinamento luminoso degli Osservatori
Astronomici)

1. Sono tutelati dalla presente legge;

a) gli Osservatori Astronomici professionali che svolgono
attivita’ di cerca scientifica, di cui all’allegato A della presente legge;

b) gli Osservatori Astronomici non professionali ove si
svolgono attivita’ di divulgazione scientifica di rilevante interesse
regionale e provinciale, di cui all’Allegato B della presente legge.

2. L’elenco degli Osservatori Astronomici
professionali di cui all’allegato A e’ aggiornato dalla Giunta Regionale,
sentito il Comitato regionale per l’energia.

3.

L’elenco degli Osservatori Astronomici non
professionali, di cui all’allegato B, e’ aggiornato dalla Giunta Regionale,
anche su proposta del Coordinamento delle Associazioni Astrofile della Toscana (CAAT),
sentito il Comitato regionale per l’energia.

4. L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri puo’
comunicare alla Giunta Regionale eventuali aggiornamenti all’elenco di cui al
comma 2 ed esprimere parere in ordine all’elenco di cui al comma 3.

Art. 9

(Misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso
degli Osservatori Astronomici)

1. Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., si
applicano le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso degli
Osservatori Astronomici di cui al presente articolo.

2.

Attorno a ciascuno degli Osservatori Astronomici di
cui all’articolo 8, comma 1, e’ istituita una zona di particolare protezione
dall’inquinamento luminoso avente un’estensione di raggio, fatti salvi i
confini regionali, pari a:

a) 25 (venticinque) chilometri per gli Osservatori
professionali, di cui all’allegato A, e Osservatori non professionali, di cui
all’allegato B, che svolgono attivita’ di ricerca all’interno di progetti
istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

b) 10 (dieci) chilometri per gli Osservatori non
professionali di cui all’allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 2,
a partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al

comma 5, entro 1 (uno) chilometro in linea d’aria dagli
Osservatori professionali, di cui all’allegato A, e dagli Osservatori non
professionali, di cui all’allegato B, che svolgono attivita’ di ricerca all’interno
di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali, sono
vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emissione di luce
verso l’alto; le sorgenti esistenti non rispondenti. a tale requisito devono
essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4.

A partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al
comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, e’ vietato ai soggetti
privati l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita’, fissi e
rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso
il cielo, nella fascia compresa tra il raggio di 25 (venticinque) chilometri ed
il raggio di 50 (cinquanta) chilometri dagli Osservatori, di cui all’allegato
A, e Osservatori non professionali, di cui all’allegato B, che svolgono
attivita’ di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da
Osservatori e Centri professionali; detti fasci dovranno essere orientati ad
almeno 90 (novanta) gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

5.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, individua,
mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2,
nonche’ la fascia di cui al comma 4. Copia della documentazione cartografica e’
inviata ai Comuni interessati.

6.

Su richiesta dei responsabili degli Osservatori
Astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari
fenomeni e comunque per non piu’ di 3 (tre) giornate l’anno, i Sindaci dei
Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza
della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo
spegnimento; integrare ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti
pubblici di illuminazione esterna.

TITOLO V

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 10

(Contributi regionali ai Comuni)

1.
La Regione, compatibilmente con le risorse di
bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 4, puo’ concedere ai Comuni
contributi per la predisposizione del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica
di cui all’articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30
milioni.

2. La Regione, compatibilmente con le risorse di
bilancio, come disposto all’articolo 3, comma 4, puo’ altresi’ concedere
ai Comuni contributi per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge
e del P.R.P.I.L. degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al
cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo
non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, a
seguito di avviso pubblico regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, i
Comuni presentano domanda al competente dipartimento regionale di norma entro il
31 marzo di ogni anno, con l’indicazione degli interventi da realizzare,
nonche’ della relativa spesa.

4.

Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma 3, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
Regionale, sentito il competente Comitato regionale per l’energia, approva,
sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi,
individuando le modalita’ di erogazione.

5.

I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati
sulla base dei seguenti criteri di priorita’:

a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
Osservatori Astronomici professionali, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
a);

b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
osservatori Astronomici non professionali, di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera b);

c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi
della LR 49/1995.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 11

(Norme transitorie)

1.

Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni
adottano, in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti
pubblici di illuminazione esterna, i criteri tecnici indicati nell’allegato C
alla presente legge.

2.

Fino alla entrata in vigore del P.R.P.I.L., i Comuni
promuovono l’adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli
impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici indicati nell’allegato
C di cui al comma 1.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(Definizione ed utilizzo dei proventi)

1.

A partire dal 90 (novantesimo) giorno successivo all’entrata
in vigore del P.R.P.I.L., l’installazione o la modifica di impianti di
illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b), ovvero in difformita’ della stessa, comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2.

Il Comune ha facolta’ di disporre, a spese del
titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformita’
delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformita’
alla medesima, come disposto al comma 1, ovvero in difformita’ delle
prescrizioni del regolamento edilizio.

3.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di
cui all’art. 9, comma 2, previa diffida del Comune a provvedere entro 30
(trenta) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1
milione.

4.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di
cui all’art. 9, comma 4, previa diffida del Comune a provvedere entro 10
(dieci) giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire
10 milioni.

5.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo
sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l’adeguamento degli impianti
pubblici di illuminazione esterna alle disposizioni della presente legge e alle
linee guida del P.R.P.I.L.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 13

(Norme finanziarie)

1.

Agli oneri derivanti dalla presente legge decorrenti
dall’anno 2001 si fa fronte con la legge di bilancio per l’esercizio 2001.

ALLEGATO A (Articolo 8, comma 1, lettera a)

Osservatori astronomici professionali:

1. Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Comune di Firenze
(Firenze)

ALLEGATO B (Articolo 8, comma 1, lettera b)

Osservatori astronomici non professionisti e
stazioni di osservazione:

A) Attivi e/o in costruzione:

1. Stazione Astronomica “Poggio Cardinale”, Unione
Astrofili Senese, loc. Poggio Cardinale in Comune di Siena (Siena)

2. Stazione Astronomica “ARO” Gruppo Studio
Fotografia Astronomica, loc. San Sano in Comune di Gaiole in Chianti (Siena)

3. Osservatorio “Poggio alle Forche”, Circolo
Casolese Astrofili Betelgeuse, loc. Cavallino in Comune di Casole d’Elsa
(Siena)

4. Osservatorio Astronomico e Naturalistico “Torre di
Luciana” loc. Mercatale Val di Pesa in Comune di San Casciano Val di Pesa
(Siena)

5. Osservatorio “Citta’ di Siena”, loc. Poggio al
Vento in Comune di Siena (Siena)

6. Osservatorio Comunale di Grosseto, Associazione Maremmana
Studi Astronomici, loc. Casette di Mota – Roselle in Comune di Grosseto
(Grosseto)

7. Osservatorio Astronomico di “Villa Henderson”,
Associazione livornese Scienze Astronomiche, Via Roma 234 in Comune di Livorno
(Livorno)

8. Osservatorio Astronomico di “Punta Falcone”,
Associazione Astrofili di Piombino, loc. Punta Falcone in Comune di Piombino
(Livorno)

9. Osservatorio Astronomico di “Tavolaia”, Gruppo
Astrofili

Isaac Newton, loc. Tavolaia in Comune di Santa Maria a Monte
(Pisa)

10. Osservatorio Astronomico “Galileo Galilei”,
Associazione Astrofili Galileo Galilei, loc. Libbiano in Comune di Peccioli
(Pisa)

11. Stazione Astronomica IRAS-1, Istituto Spezzino Ricerche
Astronomiche, loc. Gragnola in Comune di Fivizzano (Carrara)

12. Osservatorio Astronomico Comunale “Spartaco
Palla”, Societa’ Astronomica Versiliese in Comune di Pietrasanta (Lucca)

13. Osservatorio Astronomico “Alpi Apuane”, Gruppo
Astronomico Viareggio, loc. Stazzema (Lucca)

14. Osservatorio Astronomico “San Giuseppe” loc.
San Donato a Livizzano in Comune di Montelupo Fiorentino (Firenze)

15. Osservatorio Sociale di san Polo a Mosciano, Associazione
Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (Firenze)

16. Osservatorio Planetario “Marco Falorni”, Gruppo
Planetario San Gersole’, loc. Monteoriolo in Comune di Firenze (Firenze)

17. Osservatorio Astronomico “Otello Bettarini”,
loc. Piazzano in Comune di Empoli (Firenze)

18. Osservatorio Sociale, Associazione Astrofili Giorgio
Abetti, in Comune di Pontassieve (Firenze)

19. Osservatorio Sociale, Centro Ricerche Scienza e Natura,
loc. Castra di Montalbano in Comune di Empoli (Firenze)

20. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo
Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello
Pistoiese (Pistoia)

21. Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, Istituto
lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in comune di Borgo a
Mozzano – Lucca.

22. Osservatorio Astronomico della provincia di Siena, Unione
Astrofili Senesi, loc. Montarrenti, Comune di Sovicille – Siena

23. Osservatorio Sociale, Associazione Culturale Quasar,
Comune di Prato – Prato

In progetto:

24. Osservatorio Astronomico Comunale “Marco Falorni”,
Gruppo Astrofili Aretini, loc. Sargiano in Comune di Arezzo (Arezzo)

25. Osservatorio Astronomico Comunale “Aronte”,
Gruppo Astrofili Massesi, loc. Pian della Foiba in Comune di Massa (Massa)

26. Osservatorio Astronomico di “Comano”, Gruppo
Astrofili Massesi, loc. Monte Giovi in Comune di Comano (Massa)

ALLEGATO C (Articolo 11, comma 1)

Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di
sodio ad alta pressione.

2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare
ogniqualvolta cio’ sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed
illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.

3. Evitare per i nuovi impianti l’adozione di sistemi di
illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un
flusso luminoso nell’emisfero superiore eccedente il tre per cento (3%) del
flusso totale emesso dalla sorgente.

4. Limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessita’,
in ogni caso mantenendo l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i
sessanta gradi (60) dalla verticale.

Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del
flusso luminoso, fino al cinquanta per cento (50%) del totale, dopo le ore 22, e
adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta cio’
sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

——————————————————————————–

La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2000

Marcucci (Incaricata con DPGR 221 del 15/6/1995)

La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio
Regionale il 21 febbraio 2000 ed e’ stata vistata dal Commissario del Governo
il 17 marzo 2000.


Giunta Regionale – Deliberazioni n. 000339 del 02/04/2001 (B.U.R.T.
n 17 del 24/04/2001, parte Seconda , SEZIONE I ).

Approvazione cartografica relativa alla perimetrazione delle
zone di protezione intorno agli osservatori astronomici ai sensi della LR n. 37
del 21/03/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR n. 37 del 21 Marzo 2000 “Norme per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso “;

Visto l’art. 9 della suddetta legge “Misure minime di
protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici”;

Visto il comma 2. dell`art.9 che istituisce una zona di
protezione dall’inquinamento luminoso degli osservatori astronomici avente un’estensione
di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) venticinque chilometri per gli Osservatori professionali e
per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno
di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

b) dieci chilometri per gli Osservatori non professionali e
Stazioni di Osservazione;

Visto il comma 5 dell`art.9 che stabilisce che la Giunta
Regionale individui con propria deliberazione, mediante cartografia 1:25000 le
zone di protezione di cui al comma 2;

Visti gli allegati A e B della LR 21/03/2000 n. 37 contenenti
rispettivamente l’elenco degli Osservatori astronomici professionali e l’elenco
degli Osservatori astronomici non professionali e stazioni di osservazione;

Rilevato che fra gli Osservatori astronomici non
professionali e stazioni di osservazione inseriti nell’allegato B risultano
svolgere attività di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da
Osservatori e Centri professionali i seguenti Osservatori:

1. Osservatorio Astronomico “San Giuseppe” loc. San
Donato a Livizzano in Comune di Montelupo F.no

2. Osservatorio Sociale di San Polo a Mosciano, Associazione
Astrofili Fiorentini, loc. San Polo a Mosciano in Comune di Scandicci (FI)

3. Osservatorio Astronomico di Monte Agliaie, Istituto
Lucchese per la ricerca Astronomica, loc. Monte Agliaie in Comune di Borgo a
Mozzano (LU);

4. Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, Gruppo
Astrofili Montagna Pistoiese, loc. Pian dei Termini in Comune di San Marcello
Pistoiese (PT);

Preso atto dei pareri espressi dal Coordinamento delle
associazioni astrofile della Toscana;

Visto altresì l’art. 9, comma 3, in cui è stabilito che, a
partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione della cartografia che
individua le zone di protezione intorno agli Osservatori astronomici, entro 1
(uno) chilometro in linea d’aria dagli Osservatori professionali e Osservatori
non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di progetti
istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali sono vietate tutte
le sorgenti di luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l’alto;

Visto altresì l’art. 9, comma 4, in cui è stabilito che a
partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione della
cartografia che individua le zone di protezione intorno agli Osservatori
astronomici, è vietato ai soggetti privati, l’impiego nelle suddette zone, di
fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità , fissi e rotanti, diretti verso
cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo, nonché nella
fascia compresa tra il raggio di 25 e 50 Km. per gli Osservatori professionali e
per gli Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno
di progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

Visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l’Energia
riunitosi in data 18/01/2001;

Ritenuto che il divieto previsto dall`art.9 comma 3, da
rendere esecutivo entro 90 gg., sia da interpretarsi riferito alle nuove
installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio
ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per
l’Energia;

Ritenuto che il divieto previsto dall`art.9 comma 4, da
rendere esecutivo entro 30 gg. sia da interpretarsi riferito alle nuove
installazioni attribuendo alla successiva fase di pianificazione il dettaglio
ragionato delle prescrizioni, così come indicato anche dal Comitato Tecnico per
l’Energia;

Richiamato l’art. 11 “Norme transitorie” che
stabilisce le norme a cui si devono riferire i Comuni, in attesa del P.R.P.I.L.,
per quanto riguarda i criteri tecnici per la progettazione, la realizzazione e
gestione di impianti di illuminazione esterna;

Vista la cartografia predisposta ai sensi della LR n. 37 del
21.03.2000, parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), che
individua gli Osservatori, di cui agli allegati A e B della suddetta legge, in
scala 1:25000 e che perimetra un’area di raggio 10 chilometri intorno agli
Osservatori non professionali e Stazioni di Osservazione e per quanto riguarda
gli Osservatori professionali e gli Osservatori non professionali che svolgono
attività di ricerca all’interno di progetti istituiti e coordinati da
Osservatori e Centri professionali un’area di raggio 25 chilometri, un’area di
raggio 1 chilometro e un’area compresa fra un raggio di 25 e 50 chilometri;

Ritenuto di rimandare, ai sensi della LR n. 37 del
21.03.2000, la definizione delle altre misure di protezione al P.R.P.I.L.sia per
le nuove installazioni che per l’adeguamento di quelle preesistenti;

A voti unanimi

DELIBERA

1.

di approvare la cartografia allegata alla presente
delibera e parte integrante e sostanziale della stessa (allegato n. 1)
costituita da:

a) elaborati grafici che individuano gli Osservatori e le
Stazioni di Osservazione, di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del
21/03/2000, in scala 1:25000;

b) elaborati grafici che perimetrano un’area di raggio 10
(dieci) chilometri per gli Osservatori e le Stazioni di Osservazione non
professionali;

c) elaborati grafici che perimetrano un’area di raggio 1
(uno) chilometro, un’area di raggio 25 (venticinque) chilometri e un’area di
raggio 50 (cinquanta chilometri) per gli Osservatori professionali e gli
Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di
progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

2.

di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000,
in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L),
il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni dell’impiego di fasci di
luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o
verso superfici che possono rifletterli verso il cielo all’interno di un’area di
raggio 10 chilometri per gli Osservatori non professionali e Stazioni di
Osservazione e di un’area di raggio

50 chilometri per gli Osservatori professionali e gli
Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di
progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali;

3.

di stabilire, ai sensi della LR n. 37 del 21.03.2000,
in attesa del Piano Regionale per la Prevenzione dell’Inquinamento luminoso (P.R.P.I.L),
il divieto per quanto riguarda le nuove installazioni di tutte le sorgenti di
luce che producono qualsiasi emissione di luce verso l’alto, all’interno di un’area
di 1 chilometro in linea d’aria dagli Osservatori professionali e gli
Osservatori non professionali che svolgono attività di ricerca all’interno di
progetti istituiti e coordinati da Osservatori e Centri professionali,
intendendosi come valori di riferimento quelli previsti dalla norma UNI n. 10819
del marzo 1999;

4. di stabilire inoltre, per quanto riguarda le
preesistenti installazioni presenti nelle aree protette di cui sopra, l’obbligo
di orientare i fasci luminosi ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si
trovano i telescopi, su richiesta dei responsabili degli Osservatori Astronomici
di cui agli allegati A e B della LR n. 37 del 21.03.2001;

5.

di trasmettere ai Comuni interessati, per i relativi
adempimenti, copia della presente deliberazione e della cartografia di cui al
punto 1).

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R 18/96. In ragione del particolare rilievo
del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza
della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

copia della cartografia di cui al punto 1) sarà giacente per
la consultazione presso gli uffici del Dipartimento Politiche Territoriali e
Ambientali, Area Energia via Bardazzi 19/21 Firenze.

Segreteria della Giunta – Il Coordinatore: Valerio Pelini.